Riconoscimento di un figlio
Dal 1 gennaio 2013, con l'entrata in vigore della nuova Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali" si è stabilito il superamento di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali in virtù del principo dell'unicità dello status di figlio. Pertanto i figli nati fuori dal matrimonio sono equiparati a tutti gli effetti ai figli nati in costanza di matrimonio.
Quando nasce un bambino i cui genitori sono uniti fra loro da un matrimonio valido la denuncia di nascita può essere resa indifferentemente dalla mamma o dal papà.
Come si fa
Il riconoscimento può essere fatto dai genitori che abbiano compiuto 16 anni e nei riguardi dei quali non esistano impedimenti di legge.
Il riconoscimento del figlio naturale può essere effettuato:
- prima della nascita: dalla sola madre, da entrambi i genitori; oppure dal padre, ma solo dopo il riconoscimento della madre e con il consenso della stessa;
- al momento della nascita: con dichiarazione congiunta di entrambi i genitori;
- successivamente alla dichiarazione di nascita.
Se il riconoscimento non avviene al momento della nascita, ma tardivamente (ovvero con un testamento o una dichiarazione ricevuta dallUfficiale di Stato Civile o dal giudice tutelare o dal notaio) e il figlio ha più di 14 anni, è necessario anche il suo consenso; se minore di 14 anni è necessario il consenso dell'altro genitore. La mancanza di consenso può essere superata da un provvedimento del giudice che autorizzi il riconoscimento nellinteresse del minore.
Il riconoscimento da parte di genitori stranieri disciplinato dalla legge nazionale dei paesi d'origine. Il genitore straniero per effettuare il riconoscimento deve presentare un Nulla Osta rilasciato dalla competente Autorita Consolare in Italia.
Modalita di richiesta
Si effettua tramite appuntamento con lUfficiale di Stato Civile.
Tempi di attesa
Dipendono dal tempo necessario all'acquisizione dei documenti richiesti.
Normativa di riferimento
- dPR 3 Novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- Articoli 250 e seguenti del Codice Civile.
UBICAZIONE
Via Martiri della Libertà, 14
Municipio – PIANO TERRA
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
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