Dichiarazione di nascita
Cos'è
La dichiarazione di nascita consiste nella stesura in duplice copia di un atto a cura dell'Ufficiale di Stato Civile, che viene inserito nel registro delle nascite e assume rilevanza giuridica.
La dichiarazione può essere fatta indistintamente da uno dei genitori coniugati, da entrambi i genitori, se non coniugati, da un procuratore speciale, dall'ostetrica o da un'altra persona che ha assistito al parto, nel rispetto dell'eventuale volonta della madre di non essere nominata.
Modalita di richiesta
Chi effettua la dichiarazione deve presentare un documento di riconoscimento in corso di validità e l'attestazione di nascita rilasciata dal personale sanitario che ha assistito al parto. Nel caso in cui la puerpera non sia stata assistita, deve produrre una dichiarazione sostitutiva di avvenuta nascita.
Attribuzione del nome
Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici anche separati, per un massimo di tre.
- Per i nati dopo il 1° gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o, comunque solo i prenomi che precedono la virgola.
- Per i nati precedentemente, i prenomi composti da più elementi sono integralmente riportati nei documenti e atti ufficiali e nelle certificazioni, senza possibilità di abbreviazione.
- E' vietata l'attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.
Attribuzione del cognome
Il 27 aprile 2022 la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi dell’attribuzione del cognome alla nascita, mettendo la parola fine ad un uso che affonda le proprie origini in tempi remoti e che era tanto radicato al punto da non rendere necessaria una norma espressa che lo disciplinasse.
La regola dal 1° giugno 2022 è il doppio cognome.
Con l’ultimo pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza n. 131 del 27/04/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale corte costituzionale n.22 del 1/06/2022), le modalità di attribuzione del cognome alla nascita sono state drasticamente modificate: la regola, nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell’interesse dell’identità dei figli, diviene che questi assumano il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato.
Vi è inoltre la possibilità che i genitori, sempre in accordo, decidano di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.
La condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire. La scelta può essere tra:
-
- doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
- solo cognome paterno;
- solo cognome materno.
Tempistiche
La dichiarazione di nascita può essere resa:
- entro 3 giorni dal parto, alla Direzione Sanitaria dellOspedale in cui avvenuta la nascita;
- entro 10 giorni dal parto, all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove avvenuta la nascita o all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori o della madre, se residenti in Comuni diversi.
Qualora la dichiarazione sia resa dopo questo termine, l' Ufficiale di Stato Civile deve segnalare al Procuratore della Repubblica la formazione tardiva dell'atto e le motivazioni del ritardo devono essere indicate nell'atto stesso.
Normativa di riferimento
- dPR 3 Novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dellordinamento dello stato civile, a norma dellarticolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
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