Cos'è

L'adozione legittimante o nazionale è un provvedimento emesso dal Tribunale dei Minorenni, basato su precisi requisiti soggettivi che riguardano gli adottanti e gli adottati, ovvero bambini italiani o stranieri in stato di abbandono.

Come funziona

L'adozione nazionale produce i seguenti effetti:

  • effetto legittimante, a seguito del quale il minore acquista lo status di figlio legittimo degli adottanti, ne assume il cognome e, se straniero, acquista la cittadinanza italiana;
  • effetto risolutivo, a seguito del quale si estinguono i rapporti tra ladottato e la famiglia dorigine, fatta eccezione per i divieti matrimoniali.

Il Tribunale dei Minorenni trasmette la sentenza di adozione all'Ufficiale di Stato Civile del luogo di nascita del minore per la trascrizione.

Eseguita la trascrizione, l'Ufficiale di Stato Civile trasmette la comunicazione all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di residenza del minore per i successivi adempimenti: modifica delle generalità, della paternità e maternità dell'adottato, compilazione di un nuovo cartellino individuale e di un nuovo stato di famiglia, archiviazione dei cartellini sostituiti, divieto di fornire informazione che possano far risalire allo stato di figlio adottivo o alla famiglia di origine.

Casi particolari

Vi sono casi in cui, pur mancando la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, è ammessa ugualmente la possibilita di adozione, come indicato dalla Legge 4 Maggio 1983, n. 184:

  • l'adozione di un minore orfano di padre e di madre da parte di persone a lui legate da vincoli di parentela fino al sesto grado o comunque da un rapporto preesistente alla morte dei genitori;
  • l'adozione da parte del coniuge, quando il minore sia figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge;
  • l'adozione di un minore orfano di entrambi i genitori e portatore di handicap;
  • l'adozione di un minore per il quale sia impossibile un affidamento preadottivo.

Eventuali costi

Gli adempimenti di competenza dellUfficio di Stato Civile sono gratuiti.

Normativa di riferimento

  • Legge 4 Maggio 1983, n. 184 Diritto del minore ad una famiglia;
  • dPR 3 Novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dellordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

UBICAZIONE
Via Martiri della Libertà, 14
Municipio – PIANO TERRA

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

  • Lunedì         8.30 – 10.30
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RESPONSABILE

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Ultimo aggiornamento: 20 Agosto 2016, 10:18

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