Autorizzazione al trasporto di un cadavere da o per l'estero
Di cosa si tratta
Per trasporto di un cadavere si intende il trasferimento di un defunto dal luogo di decesso a quello di sepoltura.
Il trasporto di una salma (cioè di un defunto prima dell'accertamento necroscopico) è di competenza del medico intervenuto in occasione del decesso; mentre il trasporto di un defunto, effettuato dopo l'accertamento necroscopico, viene definito trasporto di cadavere ed è di competenza del Comune in cui è avvenuto il decesso.
Nel caso di un trasporto funebre diretto all'estero è necessario ottenere una apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso.
Le modalità variano in base al luogo di destinazione: se si tratta o meno di un Paese aderente alla Convenzione di Berlino del 10 Febbraio 1937.
Aderiscono alla convenzione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Romania, Svizzera, Turchia e Repubblica Democratica del Congo.
Modalita di richiesta
Il servizio di trasporto, in genere, gestito dall'impresa di pompe funebri scelta dai congiunti del defunto. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve richiedere l'autorizzazione all'Ufficio Servizi Demografici del Comune.
Per i Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, tale autorizzazione viene denominata Passaporto Mortuario, ed è redatto secondo il testo conforme alla Convenzione.
Documentazione da allegare per il trasporto in Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino
Per il rilascio del Passaporto Mortuario le imprese di pompe funebri devono presentare la richiesta di rilascio dellautorizzazione allestradizione in marca da bollo.
Nella richiesta vanno indicate:
- le generalita del defunto;
- la data e luogo del decesso;
- l'itinerario che percorrera la salma dalla camera mortuaria, sino al momento in cui lascera il territorio italiano. In caso di imbarco aereo, occorre indicare il nome e la localita dell'aeroporto di partenza e di arrivo, il numero del volo nonché l'ora di partenza e l'ora di arrivo. In caso di imbarco navale si devono indicare il porto e l'ora di partenza e di arrivo;
- il modello e la targa del carro funebre e le generalità del conducente, inclusa la copia del passaporto se il conducente accompagnera la salama allestero;
Vanno inoltre citati i documenti esibiti insieme alla richiesta, ovvero:
- nulla osta dell'autorita giudiziaria (in caso di morte violenta);
- permesso di seppellimento;
- estratto dell'atto di morte;
- certificazione rilasciata dall'AUSL che provi l'adempimento delle disposizioni previste dagli articoli 18 e 25 del dPR n. 285/1990;
- copia del passaporto, che occorre per il rilascio del nulla osta da parte dell'autorita consolare straniera in Italia.
Per l'introduzione in Italia di un cadavere proveniente da un Paese aderente alla Convenzione di Berlino, il rilascio del Passaporto Mortuario verrà effettuato dalle autorità competenti nel Paese da cui il cadavere proviene.
Documentazione da allegare per il trasporto in altri Paesi
Nel caso di estradizione di cadaveri verso Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino, oltre alla documentazione sopra indicata, ènecessario acquisire preventivamente il nulla osta dell'Autorita Consolare dello Stato verso cui il cadavere è diretto.
Per l'introduzione in Italia di un cadavere proveniente da un Paese non aderente alla Convenzione di Berlino, l'incaricato del trasporto dovrà presentare domanda all'Autorita Consolare Italiana nel Paese di partenza, la quale, verificata la documentazione presentata, trasmette la domanda di autorizzazione al trasporto internazionale al Sindaco del Comune di destinazione.
Costi
- La domanda e la relativa autorizzazione sono assoggettati al pagamento dellimposta di bollo.
Normativa di riferimento
- dPR 10 settembre 1990, n. 285 Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Legge Regionale 29 luglio 2000, n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria;
- dPR 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dellordinamento dello Stato civile, a norma dellarticolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
UBICAZIONE
Via Martiri della Libertà, 14
Municipio – PIANO TERRA
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
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Settore amministrativo
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