Autorizzazione Paesaggistica

Aree tutelate per legge (art.142 D.Lgs 42/2004)

  1. a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  2. b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  3. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  4. d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  5. e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
  6. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  7. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227
    h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  8. i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
  9. l) i vulcani;
  10. m) le zone di interesse archeologico.

La disposizione di cui sopra, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

  1. erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
  2. erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
  3. nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

  

Autorizzazione (art.146 D.Lgs 42/2004)

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

DPR 31/2017

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

Per l’elenco degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ovvero soggetti a procedura autorizzatoria semplificata fare riferimento agli ALLEGATI A e B al predetto DPR

 

 

 

Riferimenti normativi

D.Lgs 42/2004

DPCM 12 dicembre 2005

DPR 31/2017

 

ALLEGATI

UBICAZIONE

Via Martiri della Libertà, 14
Municipio – PIANO SECONDO

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

  • Lunedì         8.30 – 10.30
  • Martedì        8.30 – 10.30
  • Mercoledì    8.30 – 10.30
  • Giovedì        8.30 – 10.30 e 15.00 – 17.00
  • Venerdì        8.30 – 10.30

SETTORE DI APPARTENENZA

Settore Tecnico

RESPONSABILE

Geom. Giuseppe Busani
Tel. 0525/550502
Email ufftec@comune.varano-demelegari.pr.it

PERSONALE DI RIFERIMENTO

Geom. Boschi Gian Marco
Tel. 0525/550504
Email ufftec3@comune.varano-demelegari.pr.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

protocollo@postacert.comune.varano-demelegari.pr.it

Ultimo aggiornamento: 20 Marzo 2023, 08:40

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